Art. 1-sexies
In vigore dal 28 giu 2026
(( (Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali). ))
1.
((I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.))
2.
((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all', commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1 del presente articolo.))
3.
((All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "15 settembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2026";
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all', comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026";
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027";
4) alla lettera d), le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2027";
5) alla lettera e), le parole: "31 gennaio 2027" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2027";))
b)
((al comma 2, le parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2026".))
Storico versioni
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