Art. 1-bis

In vigore dal 28 giu 2026
(( (Proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale). )) 1. ((All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA.121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con l'Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 3-ter. Nella valutazione delle condotte poste in essere in esecuzione di quanto previsto dal comma 3-bis è esclusa la gravità della colpa di cui all' della legge 14 gennaio 1994, n. 20, se il fatto dannoso trae origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dal predetto comma 3-bis o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico-giuridica".)) 2. ((Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'.))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;63#art-1-bis

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