Art. 1-octies
In vigore dal 28 giu 2026
(( (Modifiche al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79). ))
1.
((All', comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((la parola: "presso" è sostituita dalla seguente: "tra";))
b)
((le parole: "il costo giornaliero di acquisto del greggio e" sono sostituite dalle seguenti: "sino al costo giornaliero di acquisto";))
c)
((le parole: "raffinati da parte del" sono sostituite dalle seguenti: "sostenuto dal";))
d)
((le parole: "sui mercati di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "operante in regime sospensivo, ai sensi dell', comma 2, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".))
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