Art. 1-decies
In vigore dal 28 giu 2026
(( (Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano). ))
1.
((Al fine di valorizzare i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, garantendo il pieno utilizzo della capacità produttiva degli impianti di biogas e biometano, nonchè per l'utilizzo degli stessi nei processi di digestione anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono essere altresì ammesse in ingresso negli impianti di cui al primo periodo le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e conformi alla norma tecnica UNI 11922:2026.
L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26 e 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al presente articolo è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal medesimo articolo 184-bis.))
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;63#art-1-decies