Art. 1-duodecies
In vigore dal 28 giu 2026
-duodecies
(( (Disposizioni urgenti relative al servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse). ))
1.
((All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
"2-quinquies. In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono forniti dalle stesse imprese alle specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'ARERA.
2-sexies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, nelle isole non interconnesse i distributori locali possono possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico, esclusivamente in relazione all'isola in cui esercitano la concessione di distribuzione di energia elettrica, alle specifiche condizioni stabilite dall'ARERA.
2-septies. In deroga a quanto previsto dall', commi da 50 a 52, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono prorogate di venti anni senza oneri concessori.
2-octies. L'attività di dispacciamento dell'energia elettrica nelle isole non interconnesse è svolta dai distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica. L'ARERA definisce le modalità e le condizioni per l'esercizio di tale attività.
2-novies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea delle pertinenti deroghe di cui all'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944".))
2.
((All' della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 52 è inserito il seguente:
"52-bis. Per le cooperative elettriche, la rimodulazione delle concessioni in essere è riconosciuta, a condizioni semplificate definite con il decreto di cui al comma 50, anche in deroga alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, nonchè ai commi 51 e 52, per un periodo di venti anni. Nel definire le condizioni ai sensi del primo periodo, si tiene conto della funzione sociale svolta dalle cooperative di cui al presente comma"))
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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