Art. 14-ter
In vigore dal 23 mag 2026
(( (Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102).))
1.
((Per dare attuazione al criterio di delega di cui all', comma 1, lettera c), della legge 4 luglio 2024, n. 102, i relativi oneri, quantificati all', comma 1, della medesima legge, sono incrementati di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027.))
2.
((All', comma 2, della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole: "compensazione al loro interno" sono inserite le seguenti: "o mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all', comma 756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199".))
3.
((Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste))
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Storico versioni
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