Capo II
Art. 9
AbrogatoMisure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese
In vigore dal 21 feb 2026 al 18 apr 2026
1. Il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 30 settembre 2026, le risorse incassate dalla vendita sono versate dal GSE alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, ultimo periodo del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le finalità di cui al comma 3.
2. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto delle risorse necessarie all'operatività del servizio di liquidità, nei limiti e con le modalità di cui all', comma 2, del presente decreto, altresì le risorse rinvenienti dalla vendita da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini e le modalità definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi dell', comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022.
3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalità secondo cui siano oggetto di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonché agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, nè ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomini. La riduzione deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli di oneri più elevati, anche al fine di perseguire un allineamento dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero scaglioni.
Storico versioni
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