Capo I
Art. 8
AbrogatoProcedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati
In vigore dal 21 feb 2026 al 18 apr 2026
1. L'autorizzazione per la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati di cui all', numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, è rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell', commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza, nei casi di cui all', comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la funzione di autorità competente di cui al comma 1 del presente articolo non può essere delegata o attribuita a enti di livello sub provinciale.
3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 1 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto.
5. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipa ogni amministrazione competente, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.
6. Nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a verifica di assoggettabilità e la stessa si concluda con l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, la relativa istanza dovrà venir depositata entro il termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali l'istanza di autorizzazione unica si avrà per rinunciata e il procedimento archiviato, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova istanza.
7. Nel caso in cui il progetto relativo ai centri dati di cui al comma 1 sia dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, la relativa autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 13.
8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi, ivi inclusi i provvedimenti ambientali adottati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla realizzazione del progetto medesimo, l'autorità competente per l'autorizzazione delle opere di connessione è individuata nella regione territorialmente interessata.
Qualora le opere di cui al primo periodo ricadano sul territorio di più regioni, l'autorità competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione delle opere di connessione da realizzare.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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