Capo I

Art. 4

Abrogato

Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese

In vigore dal 21 feb 2026 al 18 apr 2026
1. Al fine di favorire la contrattazione a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese, la bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, è adeguata prevedendo apposite sezioni dedicate, dal lato della domanda, per la stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni. La contrattazione di cui al primo periodo può avvenire, anche in forma aggregata, in funzione dell'ubicazione, del profilo dei consumi, ovvero dell'appartenenza a settori merceologici. La bacheca di cui al primo periodo promuove, dal lato dell'offerta, la contrattualizzazione a lungo termine dell'energia elettrica non già oggetto di contrattualizzazione nell'ambito dei meccanismi di supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 2. I contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della bacheca di cui al comma 1, anche con il supporto del GSE, e sono soggetti all'obbligo di registrazione sulla bacheca medesima. Le parti, che soddisfano i requisiti di cui al comma 4, possono richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, al netto delle risorse utilizzate dal GSE ai sensi del comma 3. 3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al comma 4, e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28, comma 2-ter del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi del supporto di SACE S.p.A., che a tal fine è autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui al citato articolo 28, le garanzie di cui all', commi da 259 a 271, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l'anno 2026, nell'ambito del limite previsto dall', comma 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'importo massimo degli impegni assumibili da SACE S.p.A. per l'operatività di cui al presente comma è pari a 250 milioni di euro. Per le successive annualità detto importo è fissato con le modalità di cui all', comma 261, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al medesimo comma 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter dell'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, nonché agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza. 5. La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabilite dall'ARERA, servizi di aggregazione della domanda di energia elettrica finalizzati a favorire la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche mediante schemi di contratto standard, che tengano conto della distribuzione temporale dell'energia oggetto del contratto e degli specifici profili di consumo. 6. Per favorire la massima partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, l'ARERA, nel definire le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio di aggregazione di cui al comma 5, adotta specifiche linee guida per i gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 7. Le società del Gruppo GSE assicurano, anche mediante appositi protocolli di intesa con le associazioni territoriali o di categoria delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di formazione e divulgazione nei confronti delle piccole e medie imprese in relazione alla contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 8. L'ARERA definisce le modalità attraverso cui le imprese possono approvvigionarsi di energia attraverso contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ai sensi dell' della Direttiva (UE) 2019/944, come modificato dall' della Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. 9. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) possono individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine. A tal fine, i medesimi Consorzi, possono avvalersi del supporto del GSE, per effettuare: 1) il censimento della disponibilità di coperture o aree pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree dei Consorzi, indicando contestualmente la destinazione catastale; 2) la stima del potenziale dell'autoconsumo istantaneo e delle altre forme di autoconsumo previste dal Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199; 3) l'analisi della composizione dell'aggregato, espresso su base volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199. 10. All'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, il comma 5 è abrogato. 11. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, le parole: «i costi residuali per l'esercizio» sono sostituite con le seguenti: «i costi per l'esercizio e il mantenimento»; 2) al secondo periodo, le parole: «di cinque anni» sono sostituite dalla seguente: «pluriennale» e la parola: «prodotta» è sostituita dalle seguenti: «immessa in rete»; b) al comma 2: 1) al primo periodo, le parole: «Prima dello» sono sostituite dalle seguenti: «In modo coordinato con lo»; 2) al secondo periodo, le parole: «prevedendo profili predefiniti e» sono soppresse; 3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le quantità di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui al comma 1, e i prezzi contrattuali di esercizio definiti in esito alle procedure concorsuali dal lato della domanda devono essere non inferiori al prezzo di esercizio più alto determinato in esito alle procedure di cui al comma 1.»; 4) il quarto periodo è sostituito con il seguente: «Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema.». 12. Agli impianti di cui al comma 13 che, al termine del periodo di incentivazione, siano selezionati, con priorità sulla bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dalla società Acquirente unico S.p.a., nell'ambito del servizio di aggregazione di cui al comma 5 del presente articolo, è corrisposta, su base annuale e sull'energia oggetto del contratto, una premialità pari al quindici per cento della differenza se positiva tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l'impianto e il prezzo riconosciuto nell'ambito del servizio di aggregazione. La premialità è riconosciuta a valere sugli oneri generali di sistema. 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano agli impianti di potenza superiore ai 20 kW che siano stati beneficiari degli schemi di supporto previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, ivi compresi quelli di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e ad esclusione di quelli che operano in regime di concessione, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, o dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, o da uno dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-20;21#art-4

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