Capo I
Art. 6
AbrogatoMisure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica
In vigore dal 21 feb 2026 al 18 apr 2026
1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia del 18 dicembre 2024.
2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, definisce le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di rimborso di cui alla deliberazione della medesima Autorità 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel.
3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorità, con adeguato anticipo, e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso viene coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo.
4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore è tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati da eventuali sanzioni comminate dalla medesima Autorità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, definisce le modalità ed i criteri per le procedure di verifica di cui al primo periodo del presente comma nonché i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento di cui al primo periodo.
5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacità di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 per tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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