Art. 3-sexies

In vigore dal 30 apr 2025
(( (Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo).)) 1. ((Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:)) a) ((all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera aa), dopo la parola: "elettrochimico" sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici";)) b) ((all'allegato C, dopo la parola: "elettrochimico", ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici")) .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-02-28;19#art-3-sexies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo