Art. 3-sexies
11 / 20In vigore dal 30 apr 2025
(( (Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo).))
1.
((Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera aa), dopo la parola: "elettrochimico" sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici";))
b)
((all'allegato C, dopo la parola: "elettrochimico", ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici"))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2025-02-28;19#art-3-sexies