Art. 3-sexies

Art. 3-sexies

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In vigore dal 30 apr 2025
(( (Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo).)) 1. ((Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:)) a) ((all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera aa), dopo la parola: "elettrochimico" sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici";)) b) ((all'allegato C, dopo la parola: "elettrochimico", ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici")) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-02-28;19#art-3-sexies