Art. 4-quater

In vigore dal 30 apr 2025
(( (Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia).)) 1. ((Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: "a-ter) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".))
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