Art. 4-bis

In vigore dal 30 apr 2025
(( (Misure per favorire l'installazione di energia da fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici).)) 1. ((Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 13: 1) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata"; 2) al quarto periodo, dopo le parole: "lettere a)" è inserita la seguente: ", r)"; b) all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente: "i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento nè della portata esistente nè del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici"; c) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera f): 1) le parole: "o agrivoltaici" sono soppresse; 2) le parole: ", d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "e d)".)) 2. ((Al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW".))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-02-28;19#art-4-bis

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