Art. 19 quater
Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità
In vigore dal 25 feb 2025
1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati:
a) Alessandria;
b) Lecce;
c) Genova;
d) Isernia;
e) Macerata;
f) Matera;
g) Palermo;
h) Teramo;
i) Vicenza;
l) Provincia autonoma di Trento;
m) Aosta.
2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
b) all', comma 1, le parole: "30 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2026";
c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" e, al comma 4, le parole: "1° gennaio 2026", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
f) all'articolo 40, comma 2, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all', comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-bis dell' del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonché nei territori individuati dall', comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilità, ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo, con connessa attività di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui all' della legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché sulla gestione dei rapporti con l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'operatività della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Storico versioni
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