Art. 5 bis
Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, in materia di studenti fuori corso
In vigore dal 25 feb 2025
All'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"La validità degli esami è prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202#art-5-bis