Art. 20 bis

Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

In vigore dal 25 feb 2025
1. All' della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 394: 1) al primo periodo, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024, 2025, 2026 e 2027" e, al secondo periodo, le parole: "e a 25 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,"; 2) il sesto e il settimo periodo sono soppressi; b) al comma 395 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni, trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima Agenzia, nei successivi trenta giorni, comunica alle fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito". 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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