Capo III
Art. 8 ter
Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana
In vigore dal 9 ott 2024
1. All', comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ", unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026," sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".
2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le disposizioni di cui all', comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56".
Storico versioni
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