Capo IV

Art. 17 bis

Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie delle province e delle città metropolitane

In vigore dal 9 ott 2024
1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all' della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 è inserito il seguente: "419-bis. Per le province e le città metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
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