Capo III
Art. 7 sexies
Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica
In vigore dal 9 ott 2024
1. All'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da: "Resta fermo" fino a: "ai fini dell'IVA" sono sostituite dalle seguenti: "Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si fa luogo a rimborsi d'imposta".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113#art-7-sexies