Capo II
Art. 7 ter
Proroga di termini per l'affidamento dei lavori
In vigore dal 9 ott 2024
1. All' della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 857 è sostituito dal seguente:
"857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113#art-7-ter