Capo II

Art. 7

Abrogato

Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu_- Callinectes sapidus

In vigore dal 16 mag 2024 al 13 lug 2024
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus 1. Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché di contribuire alla difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell', comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. 2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento, della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. 3. Alla struttura di cui al comma 2 è assegnato un contingente di personale, non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni: a) n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; b) n. 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; c) n. 1 unità dal Ministero dell'economia e delle finanze; d) n. 1 unità dal Ministero del turismo; e) n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto; f) n. 1 unità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) n. 1 unità dal Ministero della salute. 4. Il contingente di cui al comma 3 è integrato, nei limiti di ulteriori 6 unità, dal personale, non dirigenziale, degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti predetti. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2, non appartenente al Ministero presso cui è collocata la struttura, è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale della struttura di cui al comma 2 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto è autorizzata la spesa di euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Nel piano di intervento di cui al primo periodo sono individuate, tra le altre, le seguenti misure: a) misure di difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza; b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura; c) interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie; d) altri investimenti atti a impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico; e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura. 6. Per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio nazionale della ricerca (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentite le regioni interessate dalle misure attuative del piano, approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale. 7. Il Commissario straordinario provvede, altresì, all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione. 9. All'attuazione del piano di cui al comma 5, sono destinati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, complessivamente quantificati in 10 milioni di euro, si provvede: a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 10. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. 11. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-15;63#art-7

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