Capo I
Art. 2
AbrogatoDisposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura
In vigore dal 16 mag 2024 al 13 lug 2024
1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall', commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 83,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:
a) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,
b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il primo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
7-ter. L'INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.».
4. All'attuazione del presente articolo, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri nuovi o aggiunti a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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