Capo I
Art. 3
AbrogatoMisure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali
In vigore dal 16 mag 2024 al 13 lug 2024
1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all', commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all', comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e «la moria del kiwi», possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.
3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi».
4. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all', comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 12 milioni per l'anno 2024, dei quali 2 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 10 milioni di euro per l'attuazione delle misure di cui all', commi 1 e 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli oneri derivanti dal primo periodo, complessivamente quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, nel limite di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per i restanti 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all', comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di un ulteriore milione di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all', comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti dal primo periodo, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di cui all', comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-15;63#art-3