Capo IV
Art. 11
AbrogatoUlteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
In vigore dal 16 mag 2024 al 13 lug 2024
1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la cabina di regia approva la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorità di bacino distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Per le finalità di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche collaborano con le autorità di bacino distrettuali.
Entro il 31 ottobre 2024 le autorità di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di cui al terzo periodo, per programmazioni si intende il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui al comma 516, , legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, nonché le programmazioni relative ad interventi finanziati a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dell'ultimo quinquennio.
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica.»;
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. In coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all', comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all', comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui all' provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale di cui all', comma 2. Per gli interventi di cui all'Allegato A-ter, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall', comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
b) all':
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, al quinto periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
3) al comma 3, lettera f), il secondo periodo è soppresso;
4) al comma 3 lettera g), le parole «, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all', comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione» sono soppresse;
5) al comma 3, dopo la lettera h), sono inserite, in fine, le seguenti:
«h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui all', comma 4-bis, terzo periodo.
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, di cui all', comma 4-ter.»;
6) al comma 6, al settimo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
c) all', i commi 3 e 4 sono abrogati.
2. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunti gli Allegati A-bis e A-ter, di cui agli Allegati I e II al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-15;63#art-11