Capo V
Art. 13
AbrogatoMisure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA
In vigore dal 16 mag 2024 al 13 lug 2024
1. All'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all', comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».
2. All', comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all', comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui all', comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».
Storico versioni
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