Capo III

Art. 15

Abrogato

Disposizioni in materia di investimenti

In vigore dal 8 mag 2024 al 6 lug 2024
1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell', commi 65-ter e 65-quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all', comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall', comma 65-ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017. 2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all', comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-sexies e dell', comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all', comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall', comma 65-sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall', comma 198, della legge n. 178 del 2020. 3. Le disposizioni di cui all', comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli della legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, nonché della società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi regionali della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, entrambe società controllate dalla regione Calabria, aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o la ristrutturazione finanziaria, o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 4. All', comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «sistema di limiti di rischio» sono inserite le seguenti: «che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-07;60#art-15

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