Art. 19

In vigore dal 7 lug 2024
Soggetti gestori 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli ((, delle società)) Sviluppo Lavoro ((Italia S.p.A. e Agenzia nazional)) per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ((e dell'Ente nazionale per il microcredito)) . Il coordinamento dell'attività formativa è affidato ((all'Ente nazionale per il microcredito)) . Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ((e l'erogazione)) degli incentivi di cui agli sono affidate ad Invitalia s.p.a. 2. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027 e nel programma GOL del PNRR. 3. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all', comma 4, e all', comma 4. 4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro ((e delle politiche sociali)) implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all' del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilità ((con le piattaforme regionali nonchè con quelle dei soggetti)) gestori che concorrono all'attuazione della misura. 5. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma. 6. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-07;60#art-19

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