Capo III

Art. 13

Abrogato

Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate

In vigore dal 8 mag 2024 al 6 lug 2024
1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell', commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all', comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all', commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023. 2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell', comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. 4. Per le finalità di cui all', comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. 5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all', comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell', comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.
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