Capo III

Art. 12

Abrogato

Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo

In vigore dal 8 mag 2024 al 6 lug 2024
1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell' del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-07;60#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo