Titolo ICapo I

Art. 6

Abrogato

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa

In vigore dal 8 mag 2024 al 6 lug 2024
1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all', sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti. 2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all', commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all', commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-bis, comma 8,. All'esito delle procedure selettive e all'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2. 4. I contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024 ai sensi dell', commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026. 5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo, si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma. 6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5, la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-07;60#art-6

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