Capo I
Art. 18
AbrogatoRifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali
In vigore dal 2 giu 2023 al 31 lug 2023
1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del medesimo decreto legislativo, è incrementato nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2023.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all', comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
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