Capo I
Art. 16
AbrogatoInterventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione
In vigore dal 2 giu 2023 al 31 lug 2023
1. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall', comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell', comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate, è emanato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui comma 1. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore.
Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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