Capo I

Art. 14

Abrogato

Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione

In vigore dal 2 giu 2023 al 31 lug 2023
1. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è incrementato di 1 euro. 2. A tal fine è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a: a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1; b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»; c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1. 3. La maggiorazione di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
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