Capo I

Art. 17

Abrogato

Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti

In vigore dal 2 giu 2023 al 31 lug 2023
1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione. 2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 3. Agli oneri determinati dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all', comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
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