Capo VIII

Art. 45

Abrogato

Utilizzo dei proventi delle aste C02 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico

In vigore dal 25 feb 2023 al 21 apr 2023
1. All', comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo le parole: «dai costi di cui all', comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonché le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente comma». 2. All', comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Con i medesimi decreti di cui al terzo periodo può essere altresì previsto che la gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi.».
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