Art. 42

In vigore dal 22 apr 2023
Interventi di rinaturazione dell'area del Po ((e misure per l'approvvigionamento idrico)) 1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR compresi nel Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ((n. 96 del 2 agosto 2022)) sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. ((1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13#art-42

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