Capo IX
Art. 46
AbrogatoSemplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali
In vigore dal 25 feb 2023 al 21 apr 2023
1. Con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell', comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente per territorio.
2. La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero.»;
b) all':
1) al comma 10, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
2) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.».
Storico versioni
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