Capo VII
Art. 38
AbrogatoDisposizioni in materia di crisi di impresa
In vigore dal 25 feb 2023 al 21 apr 2023
1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto.
2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all', comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica l', comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di cui all' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo , una dichiarazione resa ai sensi dell' del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.
4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13#art-38