Capo V

Art. 30

Abrogato

Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145

In vigore dal 25 feb 2023 al 21 apr 2023
1. All' della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 139-ter, è inserito il seguente: «139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall' del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»; b) al comma 146, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, di cui all', comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; c) al comma 148-ter, secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo