Capo VI
Art. 32
Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
In vigore dal 25 feb 2023
1. All' del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all', commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all', comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13#art-32