Art. 4-ter

In vigore dal 30 mag 2023
(Proroga di termini in materia di personale sanitario) 1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie: a) all', comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"; b) all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la parola: "2023" è sostituita dalla seguente: "2025"; 2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 MARZO 2023, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2023, N. 56)) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198#art-4-ter

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