Art. 3-quater

In vigore dal 28 feb 2023
(( (Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale). )) (( 1. Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 giugno 2023. ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198#art-3-quater

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