Art. 4-bis
In vigore dal 28 feb 2023
(( (NADO Italia). ))
((
1. Ferme restando le funzioni del Ministero della salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping, le attività relative all'effettuazione dei controlli anti-doping di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente dalla NADO Italia, in qualità di Organizzazione nazionale anti-doping.
Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario - sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all', comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, è prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte della NADO Italia al Ministero della salute, dei dati rilevati dalle attività di controllo anti-doping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198#art-4-bis