Art. 10
AbrogatoStruttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese
In vigore dal 12 nov 2022 al 4 gen 2023
1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «superiore ai 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ai 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali» e le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti:
a) istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento;
b) sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento;
c) in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere;
d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.
1-ter. La struttura di cui al comma 1-bis monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.»;
c) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-11;173#art-10