Art. 5

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

In vigore dal 12 nov 2022
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili». 3. L' del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-11;173#art-5

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