Art. 1

Abrogato

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

In vigore dal 12 nov 2022 al 4 gen 2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere ad un complessivo riordino delle funzioni e delle competenze attribuite ai Ministeri; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di politiche per il mare, nonché in materia di valorizzazione, tutela e promozione del made in Italy in Italia e nel mondo; Ritenuto, altresì, di dover apportare le conseguenti modificazioni e integrazioni alla disciplina relativa alla composizione e al funzionamento del Comitato interministeriale per la transizione ecologica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Modifiche all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. All', comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 6) è sostituito dal seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»; b) il numero 7) è sostituito dal seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; c) il numero 8) è sostituito dal seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; d) il numero 9) è sostituito dal seguente: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; e) il numero 11) è sostituito dal seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-11;173#art-1

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