Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 5 gen 2023
Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese 1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, ((al primo periodo,)) le parole: «superiore ai 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ((a 25 milioni)) di euro e con significative ricadute occupazionali» e le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» ((e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma è avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi")) ; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita ((presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese)) , a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti: a) istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento; b) sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento; c) in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere; d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1. 1-ter. La struttura di cui al comma 1-bis monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ((,)) e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.»; c) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» ((e dopo le parole: "provvedimenti di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo")) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-11;173#art-10