Art. 14
AbrogatoClausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 12 nov 2022 al 4 gen 2023
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-11;173#art-14