Art. 14
20 / 21In vigore dal 5 gen 2023
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto
((, ad eccezione degli , commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter,))
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-11;173#art-14